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SIAE. A Cosa si va incontro?

di cescoceo [user #21778] - pubblicato il 09 agosto 2010 ore 09:08

Salve a tutti.

Mi sono un po' informato sul sito della siae sulle loro "offerte" per quanto riguarda la protezione delle canzoni e del nome della band.

Mi chiedevo se, qualcuno associato alla siae, abbia la pazienza di spiegarmi bene come funziona.

Da quanto ho capito c'è una quota iniziale per associarsi. Poi si deve pagare un tot all'anno per rinnovare la protezione delle canzoni che vengono mandate. Le canzoni devono essere su cd e spartito.

Poi c'è la protezione del nome che costa un'altro tot.

Mi chiedevo cosa cambia proteggere anche il nome della band. Non basta proteggere solo le canzoni? O le cose sono collegate?

Avrei bisogno di qualche lezione di diritto collegate alla protezione dei diritti d'autore.

grazie!


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Ciao, da quel che mi ricordo da un vecchio ...
di teocampa [user #11465]
commento del 09/08/2010 ore 09:4
Ciao, da quel che mi ricordo da un vecchio articolo su Chitarre, nello spazio "note legali" si diceva che per rivendicare la paternità di un brano musicale fa fede una "prima data di pubblicazione certa". Ad esempio: anche se non hai depositato in SIAE il brano ma puoi dimostrare di averlo reso pubblico in una certa data (ad esempio con la messa online sul vostro MySpace) hai i mezzi per rivendicarne la paternità in un'eventuale disputa con chicchessia. Ora se riesco recupero l'articolo preciso e poi ti dico.
Rispondi
Vero...
di Cracker [user #308]
commento del 09/08/2010 ore 09:5
Vero, ma occorre fare una distinzione. La paternità di un brano è dimostrabile in parecchi modi (pubblicazione su myspace, la classica busta con una copia spedita a se stessi con il timbro postale a fare fede, ...). Depositare i brani in SIAE ti offre in più un ritorno economico in base allo sfruttamento, anche se normalmente si parla di pochi soldi. EDIT: Proteggere il nome della band serve soprattutto a far si che un'alta band non possa usare lo stesso nome. Peccato, mi sarebbe piaciuto chiamare il mio gruppo "Pink Floyd", di sicuro avremmo avuto un maggior afflusso di pubblico :-)
Rispondi
Re: Vero...
di SicilianoEdivad [user #27183]
commento del 09/02/2011 ore 15:4
Un appunto per chi legge questo post: se non erro il metodo della lettera spedita a sé se stessi funziona solo se il timbro viene apposto sul foglio stesso che costituisce l'opera. In pratica dovete farvi una busta a origami con lo spartito e fare in modo che venga timbrato... simpatica come legge.
Rispondi
Re: Ciao, da quel che mi ricordo da un vecchio ...
di cescoceo [user #21778]
commento del 09/08/2010 ore 10:1
la paternità serve fino ad un certo punto. Ci siamo spediti le canzoni a casa piu di una volta ma piu di qualcuno ci ha detto che è valida in modo generico. Per quanto riguarda la "copia parziale" del brano non serve a nulla. Uno può riprendere la melodia o un riff caratteristico e la paternità va a farsi friggere. Soprattutto se quello che copia è iscritto alla siae (tu poveretto senza siae e lui iscritto alla siae, piu di qualcuno mi ha detto che davanti a sta situazione uno ti può rubare un riff o una melodia e tu sei fregato, a livello legale non si può fare molto poco). Da quanto si sa la siae ha in mano tutto e a livello legale se sei iscritto alla siae cambia moltissimo la situazione. E' l'unico organo riconosciuto in italia. Con la siae è protetto il testo, la melodia ed è registrato tutto lo spartito. Purtroppo non c'è altra soluzione se si vuole essere sicuri. Almeno. Fin'ora nessuno mi ha detto che senza siae in italia si riesca ad essere sicuri. Ho trovato soluzioni tipo copyzero, e firma digitale. Ma è comunque un gradino sotto perchè il monopolio è della siae ed il controllo ce l'hanno loro in italia. Se c'è una disputa il favore cade nel lato siae. Che lo si voglia o no.
Rispondi
Re: Ciao, da quel che mi ricordo da un vecchio ...
di dissident [user #3486]
commento del 09/08/2010 ore 11:2
Questo e' opinabile, e qualunque civilista te lo potra' confermare, perche' la tutela del diritto d'autore e' sancita dall'art. 2575 del Codice Civile e l'art. 1 della legge sul diritto d'autore. A questgo proposito vi cito questa FAQ disponibile sul sito dirittodautore.it: "L'opera dell'ingegno compresa nell'elenco (non tassativo) di cui all'art. 2 della legge italiana sul diritto d'autore (per approfondimenti, clicca qui), è protetta sin dal momento della sua creazione. Non è perciò richesta alcuna attività (deposito, ecc.) per ottenere questa protezione. All'autore spettano diritti di natura economica (diritti di utilizzazione economica dell'opera, per approfondimenti clicca qui) e di natura morale (paternità, ecc., per approfondimenti clicca qui). Come faccio a provare di essere io l'autore dell'opera e non qualcun'altro? La prova della paternità viene generalmente richiesta nei casi di plagio dell'opera (per sapere cosa è il plagio, clicca qui). Premesso che il diritto d'autore sorge in capo all'autore al momento della creazione dell'opera d'ingegno, assume rilevanza la prova del momento temporale della creazione. Mettiamo caso che il sig. Rossi componga una canzone, registrandola con l'aiuto del computer o scrivendone la partitura, senza poi diffonderla tra il pubblico, ma facendola ascoltare al sig. Bianchi. Dopo un determinato periodo di tempo, viene a conoscenza che il sig. Bianchi utilizza nelle sue serate quel brano, spacciandolo di sua composizione. Come può il sig. Rossi provare che ha composto lui per primo quella canzone e che il sig. Bianchi se ne è appropriato illeggittimamente? Fornire una prova del genere è spesso molto difficile: infatti in termini giuridici si parla di probatio diabolica. L'iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori può essere una soluzione: il deposito dell'opera presso questo ente fa stato della sua creazione e della relativa attribuzione di paternità. Questa prova è però superabile da altra certa e inconfutabile! Inoltre i costi non sempre giustificano questa soluzione, soprattutto se l'opera è destinata a un ristretto pubblico di amici o parenti. La S.I.A.E. tutela le opere oggetto del diritto d'autore? E come? L'attività svolta dalla S.I.A.E. a favore dei propri iscritti e associati è spesso travisata a causa del significato attribuito al sostantivo "tutela". La S.I.A.E tutela i diritti di sfruttamento economico dell'opera degli autori che le abbiano affidato mandato. Significa molto semplicemente che SIAE concede licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate, riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi, ecc. - per approfondimenti, clicca qui). La S.I.A.E. non svolge alcuna attività di tutela della paternità dell'opera, per cui il deposito presso la stessa non ha valore di prova assoluta di paternità dell'opera, ma è superabile da altra prova certa e assoluta. Per esempio, il sig. Rossi deposita il proprio brano in S.I.A.E. nell'aprile 1999. Il sig. Bianchi ritiene che il sig. Rossi abbia copiato il brano da una sua canzone, non depositata in S.I.A.E. Se il sig. Bianchi riesce a dimostrare, in qualunque modo, che la sua canzone è stata composta precedentemente a quella del sig. Rossi, e comunque precedentemente al mese di aprile 1999, e che la canzone del sig. Bianchi sia un plagio, otterrà giustizia a prescindere dal deposito in S.I.A.E."
Rispondi
Re: Ciao, da quel che mi ricordo da un vecchio ...
di cescoceo [user #21778]
commento del 09/08/2010 ore 11:5
grazie per la spiegazione! ora ho capito! Io non so assolutamente sulla su questo e quindi ho scritto delle cose molto imprecise. Quindi a livello legale io posso rivendicare la paternità senza essere iscritto alla siae e senza accorgimenti strani. Perchè allora tante persone per esperienza personale mi dicono di andare dalla siae per essere sicuri? Perchè raccomandate ecc non vengono prese in considerazione? In pratica. Perchè la legge dice una cosa e noi dobbiamo farne un'altra per essere sicuri? Qual'è il trucco?
Rispondi
Re: Ciao, da quel che mi ricordo da un vecchio ...
di dissident [user #3486]
commento del 09/08/2010 ore 12:0
Non esiste trucco. La raccomandata e' comunque un sistema che per quanto valido, e' "artigianale", e quindi corri il rischio di non farla nella maniera corretta. Pero' non e' vero che non venga presa in considerazione. Cosi' come non e' che il deposito SIAE certifichi niente, come spiega la FAQ, perche' una prova certa anteriore al deposito, ovviamente, e' sufficiente a renderlo inutile.
Rispondi
Trovato: chitarre numero 277. Passa a ...
di teocampa [user #11465]
commento del 09/08/2010 ore 10:5
Trovato: chitarre numero 277. Passa a prendertelo quando vuoi: è descritta la procedura per depositare un brano, sia per gli iscritti sia per i non iscritti SIAE. In più ci sono altri consigli (tra i quali si dice che la raccomandata spedita a se stessi è tenuta in considerazione scarse volte... sigh) Puoi, anche, dare un'occhiata direttamente al sito notelegali.it Ciao
Rispondi
Re: Trovato: chitarre numero 277. Passa a ...
di cescoceo [user #21778]
commento del 09/08/2010 ore 11:2
infatti ti dicevo proprio quello. A livello legale la raccomandata è tenuta pochissimo in considerazione. Ti ringrazio per aver cercato! Passerò a prendere chitarre nei prossimi giorni. Ti mando un sms! grazie!
Rispondi
Comunque sia .. iscriverti alla SIAE male non ...
di Kata_ts [user #2290]
commento del 09/08/2010 ore 14:2
Comunque sia .. iscriverti alla SIAE male non ti farà - dato che comunque e sempre, anche per eventuali pubblicazioni da parte di discografici o produttori ti chiedono SOLO il tuo numero SIAE ;oP SaluTONES
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